Al comma 290, primo periodo, sostituire le parole: 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 500 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, al comma 471, aggiungere, infine, le parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.