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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1128. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1128.

  Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle disposizioni dei commi 256 e 257 sono destinati all'edilizia residenziale sociale pubblica. Il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.

ex 1. 2741.