Al comma 19, dopo il capoverso «4-bis» aggiungere il seguente:
«4-ter. Con decorrenza dal 1o gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 4 bis non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 4-bis, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».