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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1070. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1070.

   Al comma 285 primo periodo le parole: entro il 31 luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288. 1. All'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza contiene, con riferimento all'anno precedente, una valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, contabilizzate nel rendiconto generale dello Stato ed effettivamente incassate, nonché, l'indicazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica correnti, adottati ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto degli importi indicati al comma 288 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Dette maggiori risorse, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate esclusivamente al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese, sui lavoratori e sui pensionati. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono stabilite le misure di riduzione della pressione fiscale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate assicurando il mantenimento delle funzioni amministrative e dei livelli essenziali delle pre-stazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale».

ex 1. 1157.