Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
282. 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.