Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
282. 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.
Conseguentemente, il comma 376, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.