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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1060. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1060.

  Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
  282. 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.

ex 1. 2189.