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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1049. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1049.

  Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Al testo del regolamento ex articolo 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo la parola: «soppressa» sono aggiunte: «con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa dell'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 9 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, secondo il regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.
  276-ter. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa».

ex 1. 862.