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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1047. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1047.

  Sostituire il comma 276 con il seguente:
  276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli stessi, l'articolo 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.

ex 1. 1642.