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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1043. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1043.

  Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:
  273-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.
  273-ter. Per le finalità di cui al comma 273-bis le amministrazioni interessate possono, nell'ambito dei piani finalizzati a conseguire maggiori e strutturali risparmi, adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.
  21-quater. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 273-bis può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al comma 273-bis. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. 11 dipendente che rifiuta l'assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 273-bis.

ex 1. 2962.