Dopo il comma 267 aggiungere il seguente:
267-bis. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Negli atti di esercizio del poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se non in possesso della documentazione attestante l'inadempimento degli obblighi tributari».