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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1033. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1033.

  Al comma 263, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose, con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede:
   1) per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, in modo da affiancare nella stessa parte della scheda tutti i partiti o movimenti politici che hanno scelto di inserire nel contrassegno il simbolo del medesimo soggetto riconosciuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, quale partito politico a livello europeo o fondazione politica a livello europeo. In sede di ammissione dei contrassegni di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno ricusa, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e 14, terzo comma del testo unico, 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati da un partito politico a livello europeo o da una fondazione politica a livello europeo, alla quale non si aderisce; a tal fine il Ministero dell'interno acquisisce dall'ufficio competente del Parlamento europeo il dato relativo al simbolo depositato in sede di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 e successive modificazioni, nonché l'elenco delle adesioni nazionali accettate dal partito politico a livello europeo o dalla fondazione a livello europeo. In ogni caso, il deposito del contrassegno di lista, di cui al primo periodo, deve essere effettuato indicando il candidato presidente della Commissione europea del partito politico o della fondazione politica a livello europeo alla quale il partito o movimento politico presentatore del contrassegno aderisce;
  2) per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

ex 1. 1007.