Al comma 256, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Possono essere ceduti esclusivamente gli immobili del patrimonio disponibile alla data 31 dicembre 2013, a valori non inferiori alla quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Non possono essere ceduti, in nessun caso, i beni immobili di interesse storico, artistico, paesaggistico, archeologico e scientifico. Il Governo provvede ad indicare alle competenti Commissioni parlamentari ed a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli identificativi catastali, i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di proprietà, la dimensione, la destinazione d'uso, il valore catastale, la quotazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare degli immobili oggetto di cessione.