Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233. 1. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.