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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1004. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1004.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:
   a) hanno rispettato il Patto di Stabilità nell'ultimo triennio;
   b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
   c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

  La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

ex 1. 1958.