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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.588. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.588.

  Sostituire il comma 450 con i seguenti:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento o avvio al recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto conferimento ad altre imprese autorizzate, in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti grezzi, semilavorati o finiti la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione in genere.
  450-bis. Non sono suscettibili di produrre quantitativi di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, le superfici degli impianti autorizzati che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti ricevuti e prodotti da soggetti terzi, persone fisiche, enti o imprese. L'attività dei predetti impianti è svolta senza alcun aggravio di servizio o costo per il comune ove hanno sede operativa. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 442 rimangono comunque applicabili anche agli impianti del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 452 con il seguente:
  452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

  Conseguentemente, dopo il comma 452, inserire il seguente:
  452-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente «servizi indivisibili» di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

  Conseguentemente
   al comma 454, sostituire la cifra
: «2016» con la seguente: «2015»;
   al comma 455, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 458,»;
   al comma 459, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» inserire le seguenti: «e non domestiche»;
   al comma 461, sopprimere le parole: «che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio,»;
   sopprimere il comma 468.

ex 1. 1161