Al comma 52, primo periodo, sostituire le parole: 330 milioni, con le parole: 180 milioni.
Conseguentemente dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Al fine di avviare un piano per la realizzazione di interventi anche strutturali di alloggiamento a favore di persone senza fissa dimora o che hanno temporaneamente perso la propria abitazione, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2014. Le risorse non utilizzate nell'anno sono rese disponibili anche per il 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, individua i comuni dove sono più presenti i suddetti soggetti, e in collaborazione con i medesimi comuni, e con gli enti non profit e le associazioni di volontariato già presenti sul territorio, programmano gli interventi a favore dei medesimi soggetti che comprenda servizi di accoglienza di primo livello, a bassa soglia di accesso, e servizi alloggiativi di secondo livello, capaci di dare risposte che possano trasformarsi in interventi stabili e duraturi nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli enti locali, sono tenuti ad avviare una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico sfitto, con particolare attenzione agli edifici non utilizzati del demanio militare, verificandone le condizioni e la possibilità di destinarlo all'accoglienza delle persone senza fissa dimora e al sostegno dell'emergenza abitativa, promuovendo a tal fine appositi accordi con le Regioni e gli Enti locali.