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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.214. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.214.

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  50.1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano, di seguito denominato «Piano». Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al periodo precedente ed ha per oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano, nonché interventi di manutenzione finalizzati al rilancio e la riqualificazione delle medesime reti. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di trasporto ferroviario e funicolare urbano sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 500 milioni di euro l'anno.
  50.1.1. Agli oneri derivanti da quanto stabilito dal comma 50.1. si provvede secondo quanto stabilito dai successivi commi 50.1.1.1 e 50.1.1.1.1.
  50.1.1.1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
   1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: »1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole: »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
   l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 percento del loro ammontare«;
   m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.

  50.1.1.1.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »23 per cento”.

ex 1. 2088.