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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1034. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.1034.

  Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
  264-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società «Promuovi Italia Spa», costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di «Promuovi Italia Spa» attualmente in carica decadano dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

ex 1. 1516.