Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).
1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».
2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.