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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.105. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
3.105.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) All'articolo 13, comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».