Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) All'articolo 13, comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».