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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2014  [ apri ]
8.1.

  All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione con: si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

8.1.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.

Il Relatore