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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.0600. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
8.0600.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: «Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
   a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito internet della società;
   b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
   c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
  8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

La Commissione