Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;.
Conseguentemente:
dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
sostituire la lettera g), con la seguente:
g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».