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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.7. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
3.7.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) All'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».