stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
3.2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo»;
   b-ter) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-bis.»;
   b-quater) L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente: «Art. 10-bis. – (Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio). – 1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:
   a) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;
   b) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;
   c) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;
   d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;
   e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;
   f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;
   g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;
   h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno.

  2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolga le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.
  3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.
  4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.
  5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:
   a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;
   b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;
   c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater;
   d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater.

  6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.
  7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4, il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.
  8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.
  9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:
   a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-quater, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
   c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;
   d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;
   e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;
   f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

  10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:
   a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;
   b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

  11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:
   a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiari di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;
   b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-bis, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

  12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-quater o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-bis o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.
  13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;
   b-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente comma:
  2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera b), dell'articolo 10-bis e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-bis dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-bis, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria;
   b-sexies) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
  Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla-osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-quater il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla-osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14;
   b-septies) all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;
b-octies) all'articolo 13, comma 4-bis, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi, modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad alloggiarlo»;
   b-nonies) all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero».