stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.112. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
3.112.

  Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma del presente articolo, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione».