stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.104. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/06/2014  [ apri ]
24.104.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202). – 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
  «Art. 239 – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».

ident. 24.102.