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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2014  [ apri ]
23.05.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK).

  1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando la scissione si realizzi mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».
  2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: «Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

Il Relatore