Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.