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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.100. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2014  [ apri ]
14.100.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR). – 1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato-in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.