Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per “pubblico” si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente purché residenti o abbiano sede legale nel territorio interessato dal progetto.».