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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.0200. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/06/2014  [ apri ]
18.0200.
approvato

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. – (Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Procedura di infrazione n. 2007/ 4680). – 1. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. A tal fine i piani di gestione prevedono, ove necessario, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

  2. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il termine di cui alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» è soppresso.

Il Governo