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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.102. in Assemblea riferita al C. 1864-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/06/2014  [ apri ]
17.102.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
dopo l'allegato IV alla parte seconda è aggiunto il seguente:
  «ALLEGATO IV-bis. – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-bis (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV). 1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
   a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
   b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

  2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
  3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
   a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
   b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

  4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.».