Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali.».