Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014/2006). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis»;
2) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, primo periodo:
1) le parole: «di cattura» sono soppresse;
2) le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio;»