Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.