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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2014  [ apri ]
22.1.
approvato

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.»;
   b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Prassi inique).

  1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
  2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
  3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

Il Relatore