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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.6. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2014  [ apri ]
15.6.
approvato

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;
   d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: ”La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;
   g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.
  Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
  In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;
   h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
   i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/3 1/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
   o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
   q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.