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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2014  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1o marzo 2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 23.04.
23.01.
approvato

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,»;
   b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il Relatore