All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 3.
b) Al comma 4 sostituire le parole «dalla disposizione del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo».