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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. È abrogata la legge 14 gennaio 2013 n. 8 e torna in vigore la legge 16 dicembre 1966 n. 1112, i cui articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo degli articoli 1 e 3, comma 1, della legge n. 8 del 2013 e l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza». Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».