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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
2.6.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis)
all'articolo 14, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
  «5-ter. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.
  5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter. Tuttavia se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.»;

   e-ter) dopo l'articolo 14-ter, è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.
(Rinvio dell'allontanamento).

  1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi
una delle seguenti situazioni:
   a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
   b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
   c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;
   d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
   e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

  2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
  3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;

   e-quater) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.».