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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
2.5.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
all'articolo 14, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio».