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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.
  1-bis. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
  2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.
  2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-bis o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-bis.
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.
  4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è anch'esso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.
  4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide.
  5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competenti per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-quater ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-quater; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.».