Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19-bis, comma 6, sopprimere le parole: «Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo».