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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
13.7.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato».