Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato».