Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.».