Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» e aggiungere dopo le parole: «periodi limitati.» le seguenti: «Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9, lettera a) del paragrafo 1o della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1o dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.».