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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.11. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
13.11.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «aprile» è sostituita dalla parola: «febbraio».
  3. All'articolo 19-bis comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti parole: «indicando anche le piccole quantità di cui al seguente periodo».
  4. All'articolo 19-bis comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «dall'ISPRA» sono inserite le seguenti parole: «utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea».
  5. All'articolo 19-bis comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga».