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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.10. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 1864

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
13.10.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le seguenti: «o dagli istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome.».
  3. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «istituto nazionale per la fauna selvatica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.».
  4. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola: «colombaccio» aggiungere le seguenti: «o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga».
  5. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «la detenzione» con: «l'utilizzo a fini venatori» e aggiungere dopo la parola: «specie» le parole: «di cattura».
  6. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» e aggiungere dopo le parole: «periodi limitati,» le seguenti: «Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9 lettera a) del paragrafo 1o della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1o dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.».
  7. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.».
  8. All'articolo 19-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato.».
  9. All'articolo 19-bis sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità, alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
  10. All'articolo 19-bis al comma 6 sopprimere le parole: «Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.».